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Roma, 7 luglio 1995
Prot. n. 261
Ns Rif.: dstatut1
Progetto RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI
Oggetto testo integrale dello Statuto ANFUS
STATUTO
DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 1 - E' costituita l'associazione, senza fini di lucro, denominata "Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini in sigla "A.N.FU.S.". L'associazione aderisce alle organizzazioni europee ed internazionali del settore.
ARTICOLO 2 - L'attività dell'associazione mira a raggiungere gli obiettivi delle organizzazioni di cui al precedente articolo e specificamente quello di perseguire:
-la promozione e lo sviluppo professionale dell'attività dei fumisti e degli spazzacamini, lo sviluppo delle tecniche di manutenzione, progettazione, costruzione e installazione dei dispositivi termici per il riscaldamento domestico e degli impianti fumari;
-la salvaguardia della continuità occupazionale e lavorativa dei soci;
-il raggiungimento delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci stessi.
A tal fine l'associazione si propone di:
-promuovere il ricorso alla scienza e alla tecnologia nel campo specifico;
-incoraggiare la ricerca applicata e l'inserimento dei giovani in questo settore;
-raccogliere, compilare e diffondere le informazioni concernenti tutti gli aspetti della fumistica, della manutenzione, controllo, collaudo e verifica degli impianti fumari e degli impianti termici;
-favorire lo scambio di informazioni tra tecnici e ricercatori del settore;
-promuovere e sostenere ogni ulteriore iniziativa volta alla migliore diffusione delle conoscenze e delle tecnologie nel settore degli impianti fumari e dei dispositivi termici, al fine del risparmio energetico, della sicurezza dell'impianto termico e la riduzione dell'impatto ambientale.
Sarà inoltre cura dell'associazione:
-organizzare un ufficio stampa e la pubblicazione di un giornale dei fumisti e degli spazzacamini per la necessaria informazione;
-predisporre una banca dati sulle normative nazionali ed europee dei settori della fumistica e della pulizia delle canne fumaria;
-promuovere la nascita e la diffusione su territorio nazionale di scuole professionali per fumisti e spazzacamini;
-instaurare e mantenere i contatti con i principali operatori del settore termotecnico, dei costruttori di impianti fumari e dei dispositivi termici uso domestico e rurale;
-contattare Enti pubblici ed Istituzioni al fine di ottenere riconoscimenti, regolamenti, legislazioni, incentivazioni, finanziamenti, agevolazioni e sgravi fiscali e quanto in genere per la tutela dell'attività degli associati;
-predisporre, progettare e gestire campagne sperimentali e dimostrative per evidenziare i vantaggi energetico-ambientali e della sicurezza per l'utenza a seguito di interventi dei fumisti e degli spazzacamini sugli impianti termici e fumari sia mediante opere di ristrutturazione che di pulitura;
-promuovere la diffusione di caminetti, stufe, cucine, forni, barbecue, ed impianti termici di piccola taglia, di tipo innovativo, alimentati a legna, carbone, ed altre biomasse di origine vegetale che consentiranno il miglioramento degli interventi di manutenzione e controllo dello scambiatore lato fumi ed il camino;
-svolgere tutte le attività connesse e affini a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, o che comunque siano direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.
Con il termine "Fumisti", quì usato si intende un gruppo di tecnici deputati alla progettazione, realizzazione, installazione e verifica di dispositivi termici per il riscaldamento domestico, la ventilazione e relativi impianti fumari come segue:
- fumista installatore quale posatore di caminetti, stufe, forni e barbecue funzionanti a combustibile solido e impianti fumari di servizio a qualsiasi apparecchio di combustione
- tecnico fumista quale esperto nelle problematiche del trattamento, sfruttamento e trasporto dei fumi, in riferimento alla sicurezza dell'utente, al risparmio energetico e all'inquinamento dell'aria
- fumista verificatore quale tecnico preposto al controllo degli impianti termici in ottemperanza al DPR n. 412/93 con specifiche competenze nell'ambito della "qualità d'esercizio "
Con il termine "Spazzacamino",invece, si intende un tecnico deputato alla manutenzione controllo, verifica, collaudo e certificazione degli impianti fumari con competenze allargate anche ai dispositivi termici suddetti.
ARTICOLO 3 - I soci dell'Associazione.
L'Associazione si compone di:
1 - soci fondatori;
2 - soci individuali;
3 - soci collettivi;
4 - soci sostenitori;
5 - soci onorari.
- I soci fondatori sono quelli che hanno costituito l'Associazione; fanno parte a pieno titolo del Consiglio direttivo per tutta la durata dell'Associazione, che durante la sua vita può essere revisionata e dare vita a due "sotto-associazioni". Le categorie dei Fumisti e degli Spazzacamini hanno comunque vita autonoma secondo il regolamento che verrà pubblicato a cura del Consiglio Direttivo.
- I soci individuali sono le persone fisiche tipicamente fumisti e spazzacamini cioè artigiani;
- I soci collettivi sono artigiani con particolari competenze, tecnici, liberi professionisti, le ditte, imprese pubbliche e private di fumisteria e spazzacamini, le associazioni a carattere scientifico e culturale, le società e studi tecnici. Tali soci hanno diritto di essere rappresentati da un solo delegato.
I soci individuali e i collettivi sono chiamati a contribuire attivamente all'attività dell'Associazione e hanno il diritto di essere inseriti nell'organigramma ANFUS nonché il dovere di rafforzare la presenza dell'Associazione sul territorio secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo
- I soci sostenitori sono privati o ditte private di fumisteria e spazzacamini, piccole, società di termotecnica e studi di architettura interessati a sostenere l'associazione e comunque qualsiasi azienda interessata commercialmente all'attività dei soci. Tali soci partecipano all'assemblea generale senza diritto di voto.
-I soci onorari sono quelli che a giudizio del Consiglio Direttivo, hanno dato, con la loro opera, prestigio all'Associazione.
ARTICOLO 4 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata o l'Associazione anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO 5 - L'ammissione a socio individuale, collettivo e/o sostenitore, avviene su domanda scritta accolta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice.
ARTICOLO 6 - L'anno finanziario dell'associazione corrispondente all'anno solare.
I soci, in regola con il versamento della quota, hanno diritto a:
-ricevere le pubblicazioni, le informative dell'associazione ed altre pubblicazioni del settore a condizioni particolari, concordate con gli editori;
-partecipare all'assemblea generale;
-partecipare a riunioni, a convegni, a congressi e ad altre manifestazioni organizzate dall'associazione a particolari condizioni di favore.
I soci individuali e quelli collettivi, in regola con il versamento della quota, hanno, inoltre, il diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo; per i soci collettivi tale diritto è riconosciuto ai delegati.
Ogni delegato ha diritto ad esprimere un voto.
ARTICOLO 7 - L'ammontare delle quote sociali è deliberato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo e le quote stesse devono essere versate all'associazione entro il 31 marzo di ogni anno.
ARTICOLO 8 - La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per indegnità;
d) per condotta contraria alla finalità dell'associazione.
I soci che intendono recedere dall'associazione devono darne comunicazione scritta e sono tenuti comunque al versamento della quota dell'anno in corso.
Il socio moroso decade dalla qualifica di socio dopo due infruttuose sollecitazioni.
La decadenza del socio per indegnità o condotta contraria alla finalità dell'Associazione viene decisa dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta motivata di almeno 2 (due) membri del Consiglio Direttivo o di almeno 6 (sei) soci.
ARTICOLO 9 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.
Sono organi sociali:
a) L'Assemblea generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente.
ARTICOLO 10 - L'ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea generale è costituita da tutti i soci avente diritto di voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.
Non sono ammesse più di tre deleghe per socio partecipante. L'assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
In seduta ordinaria ha il compito di:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività stessa.
In seduta straordinaria ha il compito di deliberare:
a) sulle modifiche dello statuto;
b) sullo scioglimento dell'Associazione;
c) sulla nomina e poteri dei liquidatori e sulle assegnazioni di eventuali residui attivi.
L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, normalmente entro il 30 giugno.
L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentanti la totalità dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal vice Presidente, il quale nominerà il segretario dell'assemblea.
ARTICOLO 11 - L'avviso di convocazione dell'assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonchè l'ordine del giorno e deve essere inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione.
ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 2 a 5 consiglieri eletti dall'assemblea generale tra i soci aventi diritto di voto. Tali membri dovranno rappresentare le categorie presenti nell'Associazione e da esse provenire. Il Consiglio elegge fra i suoi membri (a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni ed a maggioranza semplice nelle votazioni successive) il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell'Associazione e, su proposta di quest'ultimo, il Vice Presidente.
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti, fatta eccezione per i consiglieri nominati all'atto della costituzione.
Il Consiglio Direttivo dell'associazione nominerà il Tesoriere responsabile dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione stessa ed il segretario, anche non Consigliere, il quale redigerà i verbali del Consiglio.
Il tesoriere è autorizzato, disgiuntamente dal Presidente, ad incassare ed utilizzare per gli scopi sociali i c/c postali e bancari intestati all'associazione. Il tesoriere risponde del suo operato al Presidente dell'associazione, al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha ogni potere per la ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'associazione, esercita il controllo su tutti gli affari dell'associazione ed inoltre:
a) delibera su tutti i provvedimenti di gestione dell'associazione e di sviluppo della stessa, anche in conformità delle direttive e degli orientamenti della Federazione Europea;
b) mantiene i contatti dell'associazione con enti comunitari, statuali e locali, con università, istituti di ricerca e società nazionali ed internazionali, nonché con la classe tecnica (ingegneri, architetti ecc.) e con operatori economici (economisti, industriali, società di ristrutturazioni e di manutenzioni immobiliari ecc.);
c) sottopone all'assemblea un rapporto annuale ed i bilanci consuntivo e preventivo;
d) promuove e cura la pubblicazione delle informazioni ai soci e di un eventuale organo ufficiale dell'associazione;
e) promuove incontri tecnici con la modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo stesso;
f) coopera con la Federazione Europea nell'organizzazione di conferenze ed incontri sulla fumistica e la pulizia dei dispositivi termici lato fumi, delle canne fumarie e dei condotti di evacuazione dei fumi.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha il compito di regolamentare, predisporre, controllare nonché aggiornare i relativi regolamenti delle seguenti attività degli associati:
- le competenze decisionali nell'ambito delle singole categorie
- il rapporto tra i consorzi operante tra zone limitrofe (nell'ambito della stessa regione o regioni tra loro confinanti)
- revisione, sviluppo ed eventuale modifica del logo ANFUS a seconda delle crescenti o diverse esigenze rappresentative dell'Associazione
- utilizzo del marchio e delle procedure ANFUS ivi compresi i questionari, i codici e quanto altro prodotto dall'attività tecnica dell'Associazione e della sua scuola
- l'organigramma e la struttura ANFUS per le categorie presenti in Associazione
- antitrust
Il Consiglio Direttivo ha comunque il compito di predisporre qualsiasi tipo di regolamento interno richiesto ai sensi di legge.
Il Consiglio Direttivo è incaricato di selezionare e delegare una o più società per la realizzazione dei corsi di formazione professionale della scuola ANFUS e la gestione commerciale in riferimento alle attrezzature, materiali, strumentazioni e quant'altro necessario all'attività degli associati.
ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dell'associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti non espressamente riservati a detto organo o che gli fossero da questo delegati, dispone dei fondi sociali, è autorizzato, disgiuntamente dal tesoriere, ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti postali e bancari. Dispone l'assunzione del personale e la relativa posizione normativa. Il Presidente può delegare proprie funzioni e compiti al Vice Presidente e/o ad altri membri degli organi statutari dell'associazione. Il Presidente da conto del suo operato al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
ARTICOLO 15 - CARICHE SOCIALI ED ELEZIONI
Tutte le cariche sociali sono assegnate a titolo personale, hanno la durata di 3 (tre) anni, sono rinnovabili e sono valide se accettate per iscritto entro il 15° (quindicesimo) giorno dalla durata di notifica. Detta notifica sarà effettuata dal Presidente o da persona da questa designata, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta designazione. Le cariche sociali non danno diritto a retribuzioni o indennizzi ad esclusione delle competenze derivanti da consulenze professionali espressamente richieste e necessarie alla vita ed alla attività dell'Associazione nell'ambito della promozione, pubblicazione, ricerca, etc.
ARTICOLO 16 - Tutte le elezioni alle cariche sociali avranno luogo con scrutinio segreto. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età associativa continuata.
ARTICOLO 17 - COMITATI DI LAVORO
Il Consiglio Direttivo potrà nominare comitati di lavoro formati da tecnici e operatori nei settori di attività dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare un Comitato Tecnico ed un Comitato Scientifico. Per ciascun tipo di Comitato il Consiglio Direttivo determinerà con maggioranza semplice dei suoi membri i compiti, le finalità ed i ruoli che si intendono perseguire attraverso detti comitati.
ARTICOLO 18 - SOTTOSEZIONI REGIONALI
Il Consiglio Direttivo potrà esaminare, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso, la possibilità di costituire sottosezioni regionali.
ARTICOLO 19 - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è format
a) dai proventi delle quote sociali;
b) dalle eccedenze annuali di bilancio, da eventuali donazioni, lasciti e proventi di qualsiasi natura.
ARTICOLO 20 - RINVIO
Per quanto previsto trovano applicazione le norme contenute nel codice civile o eventuali leggi speciali in materia di associazioni.