La spesa per l'installazione della canna fumaria deve essere ripartita tra tutti i condomini
Questo quanto deciso dalla Cassazione con sentenza II del 21 novembre 2008, n. 2782.
Infatti nel caso di trasformazione ex legge n. 10/1991 dellimpianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi, la canna fumaria obbligatoria per le evacuazioni dei fumi - alla quale tutti i condomini sono tenuti ad allacciarsi - non può che essere un bene comune, la cui installazione o manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i condomini, nelle proporzioni millesimali previste.
Pertanto ne consegue che non è più consentito alla minoranza dissenziente di mantenere in esercizio il dismesso impianto, risolvendosi una tale eventualità in un dispendio maggiore di energia e non di quel risparmio perseguito dalla legge.